Il vescovo Marino ha nominato decani diocesani i seguenti presbiteri:
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Decanato: don Salvatore Bianco
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Decanato don Mariano Amato
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Decanato don Luigi Vitale
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Decanato don Salvatore Purcaro
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Decanato don Lino D'Onofrio
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Decanato don Nicola De Sena
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Decanato don Antonio Fasulo
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Decanato don Gennaro Romano
Codice di diritto canonico
I vicari foranei
Can. 553 - §1. Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.
§2. A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.
Can. 554 - §1. Per l'ufficio di vicario foraneo, che non è legato all'ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.
§2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, stabilito dal diritto particolare.
§3. Il Vescovo diocesano per giusta causa può rimuovere liberamente dall'ufficio il vicario foraneo, secondo il suo prudente giudizio.
Can. 555 - §1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:
1) di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato;
2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;
3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.
§2. Il vicario foraneo nell'ambito del vicariato affidatogli:
1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, p 2;
2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.
§3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.
§4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.
In questa sezione
- Vescovo
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- Istituti religiosi
- Referente per la tutela dei minori
- Consulta Aggregazioni Laicali
- X Sinodo
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- Scuola sociopolitica e imprenditoriale
- Centro diocesano ascolto famiglie